Le procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio dall’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE, vaccini la cui distribuzione sia stata temporaneamente autorizzata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, **e vaccini che abbiano completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS**. Qualora tale vaccino anti COVID-19 ottenga successivamente l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l’obbligo di accettare i certificati di vaccini alle stesse condizioni riguarderebbe anche i certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro per tale vaccino anti COVID-19, indipendentemente dal fatto che i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati prima o dopo l’autorizzazione attraverso la procedura centralizzata.
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Semplicemente non frega niente a nessuno di San Marino, altrimenti il regolamento del Green Pass permette già adesso il riconoscimento dello Sputnik V. Se quell’idiota di Ciavatta non avesse pubblicamente mandato a fanculo il ministro Speranza magari ci avevano già inserito senza troppe storie.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
Le procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio dall’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE, vaccini la cui distribuzione sia stata temporaneamente autorizzata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, **e vaccini che abbiano completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS**. Qualora tale vaccino anti COVID-19 ottenga successivamente l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l’obbligo di accettare i certificati di vaccini alle stesse condizioni riguarderebbe anche i certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro per tale vaccino anti COVID-19, indipendentemente dal fatto che i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati prima o dopo l’autorizzazione attraverso la procedura centralizzata.
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Semplicemente non frega niente a nessuno di San Marino, altrimenti il regolamento del Green Pass permette già adesso il riconoscimento dello Sputnik V.
Se quell’idiota di Ciavatta non avesse pubblicamente mandato a fanculo il ministro Speranza magari ci avevano già inserito senza troppe storie.